Art. 2.
(Finalità).

      1. Fermi restando gli ordinari interventi predisposti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legislazione vigente, gli interventi di cui alla presente legge sono finalizzati a prevenire l'insorgenza negli individui delle malattie di cui all'articolo 1, favorendone la tempestiva diagnosi e l'attivazione di un'idonea terapia.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse del Fondo sanitario nazionale, progetti-obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative diretti all'attuazione delle finalità di cui al comma 1.
      3. Gli interventi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui ai commi 1 e 2 perseguono i seguenti obiettivi:

          a) porre in essere gli strumenti, anche di natura normativa, necessari al fine del recepimento delle disposizioni in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) contenute nel regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006;

 

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          b) promuovere la diffusione e l'utilizzo su tutto il territorio nazionale di analisi e test tossicologici, e in particolare del mineralogramma, da effettuare presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e i laboratori convenzionati o privati;

          c) favorire l'utilizzo di pratiche vaccinali sicure, mediante preparati privi di mercurio;

          d) incentivare l'adozione di tecniche odontoiatriche non nocive per la salute umana, e in particolare delle pratiche di rimozione delle amalgame dentali effettuate in conformità ai protocolli di rimozione protetta.